giovedì 18 giugno 2015

CAMBIARE I TRATTATI? VA BENE, MA PRIMA LEGGETEVELI. O ALMENO FATE FINTA...

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1. So che non vi piace quando un post si dilunga nel riportare per esteso le norme dei trattati. 
Mi dicono che molti tendono a saltare la lettura e ad andare direttamente al commento. Lo capisco: le norme sono pletoriche, confuse e difficilmente intelleggibili per una persona normale
Tuttavia questa fatica bisogna pur farla: non si può comprendere in pieno ed in concreto la "manovra" della costruzione €uropea senza constatare quanto siano incredibilmente complesse le norme che la compongono. 
Anche perchè, questo agevola la comprensione di quanto siano in mala fede, o comunque ignoranti, i livorosi anti-Stato e anti burocrazzzzia che "non vogliono capire" che le norme nazionali, da loro tanto esecrate (perchè sarebbero troppe e troppo complicate) sono il riflesso attuativo "vincolato" di queste previsioni dei trattati e delle direttive e altre fonti UE che, a cascata, condizionano e predeterminano contenuti e linguaggio di quello che i parlamenti "devono" approvare (a pena, ormai, di essere esautorati in nome della maggior efficienza delle istituzioni UE).

2. Oggi vi voglio parlare dell'art.48 del trattato "principale" - cioè quello che più aspira ad autoproclamarsi una Costituzione dell'UE- il trattato sull'Unione europea detto TUE (come sapete). 
Questo articolo si occupa delle procedure di revisione dei trattati (così si esprime lo stesso art.48, riferendosi sia allo stesso TUE che al trattato sul funzionamento dell'Unione, TFUE, che contiene tutte le norme specificative del primo, in modo da definire l'ambito, lo specifico significato funzionale e le procedure di esercizio delle competenze dell'Unione).

Sempre da fonte ufficiale UE, per venire incontro all'horror vacui da lettura di tali norme, vi propongo il "succo" di tale norma:

Revisione dei trattati

L'articolo 48 del trattato sull'Unione europea (TUE) costituisce la base giuridica che consente la revisione dei trattati. Il trattato di Lisbona modifica la procedura di revisione ordinaria e introduce procedure di revisione semplificate.
  • Procedura di revisione ordinaria: Qualsiasi Stato membro, la Commissione e il Parlamento europeo possono sottoporre al Consiglio dell'Unione progetti finalizzati alla revisione dei trattati. Tali progetti sono successivamente trasmessi al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali. Se il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, esprime parere favorevole, il presidente del Consiglio convoca una convenzione. La convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (CIG). Il Consiglio europeo può anche decidere di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, esso definisce un mandato per una CIG. In seguito, l'entrata in vigore degli eventuali emendamenti sarà effettiva dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
  • Procedura di revisione semplificata: Qualsiasi Stato membro, la Commissione e il Parlamento europeo possono proporre al Consiglio europeo la revisione delle disposizioni della terza parte del trattato sul funzionamento dell'UE relative alle politiche e azioni interne. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità una decisione recante modifica della totalità o di parte di tali disposizioni previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione. Tale decisione entra in vigore in seguito ad approvazione da parte degli Stati membri. Tale procedura di revisione non può essere utilizzata per estendere le competenze assegnate all'Unione [tale ultima disposizione, a ben vedere, escluderebbe la procedura di revisione semplificata per modifiche che importino la creazione di nuovi organi UE, quali un ministro delle finanze europee che gestisca nuove competenze, prima fra tutte la "nuova" predisposizione di un più ampio "bilancio" centralizzato per i paesi dell'eurozona, con relativi incrementi di contribuzioni a carico degli Stati, e nuove competenze espresse in poteri di trasferimento e di imposizione di "condizionalità" connesse all'erogazione delle risorse "federali" così create e centralizzate].
3. Diciamo subito, per chiarire la importante previsione della procedura semplificata di revisione, che le "disposizioni della parte terza" del TFUE sono le più importanti, o quantomeno, le più rilevanti per determinare l'assetto socio-economico dell'UE, come, ancor più, dell'area euro, andando dall'art.26, relativo alla istituzione del mercato interno "unico", fino all'art.197, che riguarda la cooperazione amministrativa (cioè l'omogeneizzazione, piuttosto blanda ed enfatica, del modus operandi delle detestate burocrazie degli Stati brutti).  
In mezzo ci sono le norme sulla banca centrale europea e sulla moneta unica, quelle sui vincoli antisolidaristici che vietano l'assunzione di debito degli Stati da parte dell'Unione o di altri Stati e tante altre, tra cui quelle in materia di realizzazione del mercato unico e di immigrazione; ed anche quelle su politiche sociali e dell'occupazione, tanto per capirsi.

Dal riassunto ufficiale delle previsioni in tema di revisione dei trattati - dopo una lettura essenziale e semplificata, selezionata apposta per voi-, possiamo trarre una riflessione abbastanza agevole.
Ma se tutti, anche e specialmente in Italia, si dicono concordi che "bisogna andare a battere i pugni sul tavolo", ovvero che occorra mutare il quadro dei trattati per rendere sostenibile l'Unione e, in particolare l'euro e le sue condizioni fiscali correlate imposte agli Stati, cosa impedisce allo Stato-membro italiano di promuovere una procedura di revisione, ordinaria o semplificata?
E cosa lo impedisce a qualsiasi altro Stato membro che - come la Francia, ogni tanto, la Spagna, ovvero qualsiasi altro PIGS- avrebbe teorico interesse alla prosecuzione in positivo, cioè cooperante e nell'interesse della pace, del processo europeo verso i fatidici Stati Uniti d'Europa, tanto voluti dagli ordoliberisti di Friburgo e di Ventotene, passando per l'opposizione interna alle norme costituzionali italiane in tema di sovranità e trattati internazionali, già al tempo dell'Assemblea Costituente?

(Einaudi dixit)

4. Dare risposta a questo "singolare" interrogativo non è facile: se hai un autonomo potere di proposta, come singolo Stato membro, non puoi dire che non promuoni una revisione sui punti che, da anni, indichi come necessari, solo perchè non saresti seguito da altri Stati e non raggiungeresti le maggioranze all'interno del Consiglio, cioè dell'organo veramente legislativo di natura intergovernativa.
Come segnale di "buona fede" dato agli altri partners e ai propri cittadini, infatti, è sempre meglio porre " a verbale" una questione e dimostrare di essere coerenti con le proprie asserzioni (o lamentele), piuttosto che andare incontro a ben più concreti "veti", niet e annegamenti in minoranza su questioni come (a titolo meramente esemplificativo): 
a) la flessibilità di bilancio e sui livelli di indebitamento, in specie sul famoso conteggio nel deficit pubblico delle spese per investimenti; 
b) la creazione di un livello fiscale-federale ("solidale") di intervento finanziario, correttivo degli squilibri commerciali e finanziario-monetari determinati dal funzionamento difettoso della moneta unica; 
c) la famosa potestà delle istituzioni UE di imporre politiche reflattive interne ai paesi in surplus, potendo effettivamente coordinare le varie politiche di bilancio e di occupazione/ crescita rispettiva dei salari reali; 
d) la creazione, coordinata con quella delle politiche occupazionali interdipendenti all'interno dell'area euro (in conseguenza del coordinamento, anche compensativo in termini di bilancio federale, dei rispettivi livelli di inflazione, disoccupazione e competitività), di un organismo federale capace, a livello centrale e programmatico, di affrontare e risolvere la questione della "immigrazione", promuovendo effettivamente tutti gli strumenti non attuati eppure previsti, che abbiamo visto nel precedente post.

5. Ma di tutto questo, da parte dei governi italiani, come di quelli di altri che, quanto a interesse socio-economico ad una "revisione" non sono certo da meno,  non c'è traccia.
La mia risposta è stata già preventivamente fornita in questo post:

IL VERO VOLTO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI E LA CRISI DI RISULTATI DELLA "PRIVATIZZAZIONE DEL DIRITTO" IMPOSTA DAI MERCATI 

Un altro livello di risposta, complementare ed anzi inscindibile, lo trovate in questi altri post:

LA CONDIZIONALITA'- 2. DA CHANG A RODRIK, L'ALLARME PER LA DEINDUSTRIALIZZAZIONE ANTIDEMOCRATICA 

IL TRILEMMA DI RODRIK E L'APPLICAZIONE VAROUFAKIS (welcome into the ordoliberalist game!)

Per il resto, molte altre e molto più "contingenti" spiegazioni-corollario possono essere offerte. E vi invito, filosoficamente, economicamente e giuridicamente, ad indicarle.

1 commento:

  1. Mi aggancio alle sue argomentazioni per porre un quesito pertinente: la nascita della banca dei brics accelererà oppure no la fuoriuscita della Grecia dall'euro?

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