giovedì 15 gennaio 2015

LA VERA STORIA DELLA (NON) SENTENZA DELLA CGUE SULL'OMT. E L'INUTILE Q.E. "AUSTERO" CHE NE DISCENDE.

 
 CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

 
 CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA

I. Alla fine del semestre italiano di presidenza dell'UE emergono due "nuove" che sono state ampiamente commentate sui media italiani. Come al solito, il modo di riportare tali notizie non risulta del tutto "preciso" e perciò attendibile. 
Pertanto cercheremo di spiegare con più esattezza la portata di queste novità: la prima riguarda la (presunta) decisione della Corte di giustizia europea in materia di OMT, pervenuta alla fase decisoria a seguito di un'anomala rimessione della Corte costituzionale tedesca. La seconda riguarda invece l'altrettanto presunta (sempre dai media italiani) "maggior flessibilità sul deficit" che deriverebbe da una "comunicazione" della Commissione europea (appunto in tema di "Miglior uso della flessiblità prevista dal Patto di stabilità e crescita") e non, quindi, da alcuna decisione assunta a livello intergovernativo in seguito all'azione svolta dalla presidenza italiana durante il proprio semestre.

II. Cominciamo dal primo argomento (rinviando a un prossimo post quanto al secondo). 
Questo viene presentato dal Sole 24ore (in linea con la maggior parte dei giornali italiani) in questi termini: "Bce, il via libera della Corte Ue spiana la strada al Quantitative easing".
Non dovrebbe stupire molto, ormai ci siamo abituati, ma il titolo risulta manifestamente inesatto. Vediamo perchè.
1) Anzitutto, l'idea di un "via libera della Corte" è inesatta perchè non è stata assunta alcuna decisione da parte della stessa Corte
Il "placet" - se pure, come vedremo, così lo si possa definire-, è consistito, allo stato attuale, infatti nella mera precisazione delle "conclusioni motivate" dell'Avvocato generale, nel caso Pedro Cruz Villalon. 
Solo dopo aver parlato di un sua "opinione" il Sole riporta, tra parentesi, che ad essa "farà seguito, fra qualche mese la sentenza definitiva". Non si tratta però di una sentenza "definitiva", ma proprio della vera a propria sentenza. Le conclusioni motivate dell'Avvocato generale presso la CGUE sono previste dall'art.252 del Tr. sul funzionamento dell'UE, ed equivalgono, per capirsi, ad una sorta di presa di posizione, assunta in posizione di "imparzialità e piena indipendenza", di una "parte", seppure istituzionale, alla stessa stregua delle conclusioni che, (anche) nelle cause civili davanti alla Cassazione italiana, assume il pubblico ministero (art.70, comma 2, cod.proc.civ.).
Rimane il fatto che, nonostante la rilevanza (meramente) indicativa delle conclusioni dell'Avvocato generale, quello che deciderà, motivando, la Corte ancora non è noto: lo sarà tra qualche mese (e vedremo come anche ciò abbia un oggettivo significato...strategico)

2) In secondo luogo, non si tratta affatto di un vero "via libera", perchè, attentissimo alla posizione in effetti assunta dalla Corte tedesca, l'avvocato generale ha espresso delle conclusioni che non si spingono fino ad un'aperta contraddizione con quanto da questa sostenuto
Ciò è desumibile dall'articolo del Sole come dal contenuto anche dei "pezzi" di altri media sulla stessa questione.
L'Avvocato generale, infatti, si è così espresso "La Bce comunque, secondo il giudice europeo (??), deve assicurarsi che il piano Omt resti un intervento di politica monetaria e non la coinvolga negli aiuti finanziari ai Paesi coinvolti. L'Omt prevede che la Bce possa acquistare titoli di un Paese in crisi, solo una volta che questo abbia concordato un piano di aiuti e un programma economico con le autorità europee. Cruz Villalon chiede anche che l'istituto di Francoforte precisi meglio, nel caso che il piano venga messo in atto, le circostanze straordinarie nelle quali viene adottato e le ragioni della sua applicazione."

Tecnicamente, anzitutto, si enfatizza che l'attivazione (eventuale e finora mai avvenuta) dell'OMT sarebbe legittima, secondo i trattati, solo nell'ambito della "politica monetaria" - cioè comunque in connessione con la fissazione dei tassi e con le altre operazioni volte a stabilire condizioni di "stabilità dei prezzi" (art.2 Statuto SEBC-BCE) e a "promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento" (art.3. par.1, Statuto). 
Ciò esclude che possa trattarsi di un aiuto "finanziario" agli Stati, confermando il divieto in materia posto non solo dall'art.123 ma anche dagli artt.124 e 125 del TFUE. Dunque, già per l'Avvocato generale, è escluso che si possa pervenire ad un aiuto finanziario agli Stati per monetizzare, in qualsiasi forma, il proprio indebitamento annuo e neutralizzare il carico degli interessi corrispondente.

3) Ma v'è di più: l'intervento "monetario" (essenzialmente volto ad abbassare i c.d. "spread", detto in soldoni, in quanto ciò garantisca la "stabilità dei prezzi" e il "regolare funzionamento del sistema dei pagamenti") deve, inderogabilmente, accompagnarsi all'accordo della BCE con le autorità europee (cioè Commissione e Consiglio intergovernativo) su un piano di "aiuti".
Questo "piano altro non è che la previa fissazione delle consuete pressanti "condizionalità" che, normalmente, come abbiamo visto nei casi della Grecia, dell'Irlanda e del Portogallo (ma anche della Spagna, per quanto nel, del tutto analogo, intervento dell'ESM, cioè del fondo europeo di stabilità, creato con la contribuzione degli Stati, compresi quelli in crisi che non ne fruiscono, come l'Italia; e ricordiamo come, allo stato, l'Italia abbia già contribuito con circa 60 miliardi a tale ESM, raccolti mediante l'emissione di titoli del debito a medio e lungo termine).
In conclusione: già nelle conclusioni dell'Avvocato generale, la previa imposizione di "condizionalità" concordate da BCE e "autorità UE" - e pertanto imposta al Paese "aiutato"- farebbe dell'OMT un sistema di intervento non dissimile da quelli attivati dagli accordi tra Stato periferico e Trojka.

III. Posta la questione in questi termini, ed ammesso che la Corte intenda confermare questa linea interpretativa, obiettivamente molto restrittiva delle condizioni di ammissibilità dell'OMT, quest'ultimo diverrebbe un programma completamente diverso da quelli attivabili da altre BC di altre aree economiche importanti del mondo.
Esso vedrebbe infatti, comunque, solo una "compartecipazione" della BCE, che non opererebbe in piena autonomia e indipendenza (nonstante i  contraddittori richiami di Weidman alla indiepndenza proprio nell'imporre le condizionalità!). Neppure nella fissazione delle condizionalità che, già di per sè, risultando normalmente volte alla privatizzazione accelerata e massiccia degli assets pubblici del paese interessato e alla ulteriore liberalizzazione del suo mercato del lavoro, implicano regolarmente effetti di inasprimento dell'austerità e di caduta della domanda interna; linea che si è rivelata tutt'altro che espansiva, piombando invece l'UEM in quella situazione di deflazione, praticamente conclamata, che Draghi continua a vedere come un mero "pericolo limitato". Che invece i dati Eurostat di dicembre 2014 rendono, ufficialmente, molto attuale.

http://www.serramentinews.it/files/2015/01/Stime-Eurostat-dicembre.jpg
 

IV. Alla fine dei giochi, dunque, l'OMT, così come considerato legittimo e praticabile, non pare uno strumento di promozione della crescita e dello sviluppo nell'area UEM, se non nei termini consueti che privilegiano la stabilità finanziaria, e quindi la conservazione dell'euro mediante la garanzia dei paesi creditori, in testa la Germania
Ed infatti, la posizione assunta dalle conclusioni dell'Avvocato generale, (cioè non nella decisione della Corte che (forse) si preannunzia in deposito tra "qualche mese"), rieccheggia in modo significativo, se non pedissequo, quanto fatto presente dalla Corte costituzionale tedesca nella sua rimessione alla CGUE
La Corte tedesca, infatti, ha ritenuto che rinvenire "importanti ragioni" per credere che il programma di acquisto di titoli di stato (Omt) abbia "travalicato il mandato della Banca Centrale Europea". Ma considera anche possibile che se il piano Omt "fosse interpretato in modo restrittivo" potrebbe essere conforme alla legge."
Nei termini appena riferiti il piano risulta indubbiamente interpretato proprio "in modo restrittivo"; anzi, molto restrittivo, fino al punto da renderlo visibilmente inutile ai fini della sostenibilità economica, cioè occupazionale e produttiva, della moneta unica.
V. E ancora: nonostante il sostanziale accoglimento della sue tesi, da parte della (dobbiamo supporre influente) presa di posizione dell'Avvocato generale, la Germania, in persona di suoi importanti esponenti economici già mette le mani avanti e storce il naso. Così Hans-Werner Sinn, responsabile dell'istituto economico tedesco Ifo, sottolineando che in caso di sostegno alla Bce, la Germania avrebbe potuto trovarsi nella situazione di essere vincolata costituzionalmente a lasciare l'euro. "Qualcuno deve arrendersi e quel qualcuno dovrebbe essere la Bce, che dovrebbe rinunciare all'OMT volontariamente". 

Per parte sua, il "solito" Weidmann ha ricordato che "il loro acquisto (dei titoli del debito pubblico, ndr.) sul mercato secondario non contraddice il mandato della Bce; ciò che è vietato è l’aggiramento della regola, come avvenuto, a suo dire, nel caso dell’Omt. Isolato all’Eurotower, Weidmann difende posizioni tipiche dell’ortodossia di scuola Bundesbank. In particolare, insiste sul principio dell’indipendenza della Banca centrale dalla politica governativa. Per garantire la stabilità dei prezzi nell’Eurozona, la Bce deve cioè essere libera da pressioni politiche che possano piegare le manovre sui tassi ad interessi elettorali di breve periodo". Mentre "Con Schäuble, Weidmann si affanna poi a ripetere che la politica monetaria da sola non può risolvere nulla ed è piuttosto compito degli stati membri risolvere i loro problemi di bilancio".

VI. Naturalmente, non è un caso che il deposito delle motivazioni della sentenza avverrà presumibilmente, da parte della Corte europea, ben dopo il risultato delle elezioni in Grecia
E comunque, si tratta del preannunzio di un precedente che delimita molto l'autonomia dell'intervento della BCE anche in proiezione sul possibile €-QE: questo sarebbe, in vario modo, assoggettato agli stessi principi, cioè, da un lato alla fissazione di paletti di quelle che sono le reali possibilità di interventi sotto l'insegna della mera politica monetaria, dall'altro, dall'altro, vedrebbe già in sè incorporata la necessità di imporre ulteriori condizionalità
Quindi, privatizzazioni e ulteriore flessibilizzazione-deflazione nel mercato del lavoro. 

VII. Perchè questo sarebbe l'effetto indubbio della limitazione del QE con un "tetto" (500 miliardi), obiettivamente modesto, unito all'accollo delle perdite legate all'acquisto dei titoli a carico delle BC dei singoli paesi interessati, anzichè alla BCE stessa (e quindi "solo" in ragione della "quota" di partecipazione dei singoli Stati alla stessa BCE): gli Stati dovrebbero poi ricapitalizzarle, spostando il peso del QE nell'ennesima stretta fiscale a carico dei cittadini interessati (così drenando immediatamente, per via fiscale, quella liquidità che non sarebbe più nemmeno corrispondente ad un'immissione a termine tipica del QE).
Un modo evidente per proseguire nella consueta negazione che, in UEM si sia di fronte ad una gigantesca, quanto ignorata, crisi da domanda. Conta solo la tutela dei creditori e l'austerità che la garantisce. 

5 commenti:

  1. Infatti nemmeno io capivo questo sotterraneo sollievo nei vari articoli che ho letto... Ragionandoci, trovavo e trovo tutto quanto al limite del paradossale. Di fatto, se non leggo male, da una parte si vietano gli acquisti diretti di titoli di Stato alla BCE. Perchè (giustamente, stando a quanto in esso scritto) violerebbe il mandato. Quindi OMT, che dovrebbe di fatto acquistare titoli fino a 3 anni, è escluso a questo punto. Dall'altro, si spinge invece per una sua veloce implementazione, stante il fatto che comunque, se ripartito secondo "peso" aderenti, andrebbe appunto ad agevolare i paesi Core, salvando quindi assurdamente i creditori e vincolando in ogni caso i paesi "subprime" alla valle di lacrime a cui sono già sottoposti da anni. Assurdo. Tanto varrebbe fare a questo punto un QE for the people.... Ma se fosse voluto fare ciò, non saremmo mai arrivati fin qui a discuterne...

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    1. Ma poi vedi, anche se avessero concepito un QE fatto "per benino", gli USA ci insegnano che "l'effetto ricchezza" non solo si tramuta prima o poi in "bolla" sugli stessi titoli finanziari sui quali dovrebbe avvenire la traslazione, ma anche che, dati gli effetti redistributivi (al contrario) delle politiche del lavoro seguite, sti soldi non arriverebbero mai a chi potrebbe effettivamente sostenere la domanda/consumi. E infatti negli USA i consumi sono aumentati ma "a debito", acuendo la gravità del quadro debitorio.

      A conferma di questa analisi V.CESARATTO: http://sollevazione.blogspot.it/2015/01/quantitative-nothing-il-bluff-di-draghi.html

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    2. Si, infatti nell'ultimo link si legge "... The second problem is that if bond yields are driven lower, this tends to have adverse distributional implications because it channels more money toward the wealthy who own the assets whose prices are boosted by QE.
      They have a lower propensity to spend, with little trickle-down to the poorer people who would use it to consume more..."

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  2. Domanda OT:
    è cominciato oggi l'8 settembre?
    Sarà il prossimo PDR il nuovo Badoglio?

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    1. Siamo ancora nella fase del lungo "25 luglio al rallentatore"
      http://orizzonte48.blogspot.it/2014/12/ipotesi-frattalica-2-anni-dopo.html

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