domenica 8 dicembre 2013

NUOVA COSTITUENTE- 1: RISPARMIO, CREDITO, MONETA

Nello spirito di una nuova Costituente "affinchè tutto questo non si ripeta mai più", poichè confido nella grande capacità di analisi e di proposta dei miei commentatori, vi sottopongo l'ipotesi di nuova formulazione dell'art.47 Cost..
Il "perchè" della formulazione in questi termini è stato già oggetto di un vasto dibattito in questo blog, che ha proseguito quello che comunque a livello internazionale si sta svolgendo in varie altre importanti aree economiche del mondo.
Questa proposta fa parte di un più vasto lavoro che, anche in cooperazione con altri giuristi ed economisti, stiamo cercando di mettere a punto.
Le parti salienti, (nel complesso corrispondenti a temi già trattati fin dall'inizio nei post del blog), vi verranno sottoposte per svolgere quel lavoro condiviso con la parte più consapevole del popolo sovrano che possa effettivamente preparare una nuovo "potere costituente" scaturente dal popolo sovrano che nè l'inespropriabile titolare.
Questo è il testo in tema di risparmio esteso alle sue coessenziali implicazioni con l'aspetto "monetario" e creditizio.

ADDENDUM. Da notare che la banca centrale non è stata menzionata in termini espressi, proprio per evitare la pericolosa conseguenza di doverne costituzionalizzare il ruolo di "Potere dello Stato": nonostante ciò, il testo proposto equivale a uno schema che non solo vieta la banca centrale indipendente "pura", ma che delimita la sua "indipendenza" al livello tecnico-attuativo delle direttive del governo e del coordinamento con l'indirizzo politico. oE tale indirizzo viene a sua volta esplicitamente orientato a politiche fiscali volte, in definitiva, alla piena occupazione.

Un'avvertenza: i cambiamenti ipotizzati cercano di porsi strutturalmente e sintatticamente nel massimo rispetto del testo originario per:
a) segnalare la originarietà e continuità del volere dei Costituenti (notare che già oggi è previsto che l'esercizio del credito sia, dalla "Repubblica", cioè necessariamente da parte degli organi espressamente previsti in Costituzione E NON ALTRI, "disciplinato, coordinato e controllato)";
b) mantenere il carattere generale e programmatico tipico delle norme costituzionali, ma sviluppando ciò che, pur implicito, aveva bisogno di essere esplicitato al fine di evitare abusi e ambiguità che potessero consentire di ignorare la vera volontà popolare.

"Rafforzamento della tutela del risparmio nell’esercizio della politica monetaria e dell’attività bancario-finanziaria, in armonia con i “Principi fondamentali” della Costituzione.

L’art.47 della Costituzione è così modificato (in neretto):
"La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina coordina e controlla l'esercizio del credito nonché, attraverso le forme di direttiva e coordinamento che la legge affida al Governo, in armonia con l'indirizzo espresso dal Parlamento, l’emissione della moneta avente corso legale, al fine di salvaguardare il diritto al lavoro e ad un'equa retribuzione, quali presupposti di un risparmio diffuso e armonico con le esigenze di sviluppo della Nazione (artt.1, 4 e 36).
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. La legge determina le tipologie degli istituti bancari e le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, nonché di investimento finanziario, consentite a ciascuna tipologia, disciplinando le diverse modalità di coordinamento e vigilanza esercitate dagli organi dello Stato"

8 commenti:

  1. SECRETI & SEGRETI
    Mi permetto e mi concedo “perchè questo non succeda più”, di considerare la gestione della necessaria trasparenza di ogni atto governativo in materia economica e finanziaria, quelle sottratte per “esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, nonche' l'esercizio della sovranità' nazionale, la continuità' e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti” con decreto n. 561 del 13 ottobre 1995, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 29 dicembre 1995.
    Come mi permetto e mi concedo “perché questo non abbia più da accadere”, di evidenziare ingombranti presenze, partendo da L Einaudi a scendere o salire fino a C Azeglio Ciampi nella suprema tutela costituzionale, del lungo elenco di governatori e alti funzionari di Banca d’Italia S.p.A. nelle istituzioni repubblicane.
    Come, ancora, mi permetto e concedo “perché questo non dove più accadere”, di proporre l’ “ambrogino” TORO all’ “uomo del sacco” per aver palesato, reso evidente, il progetto della “grande società”.
    E da non ultimo “perché questa strage di innocenti abbia fine”, di considerare che un certo tipo di corrispondenza sia da ritornare democratica/mente ai mittenti senza indugio, alcuno.

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    1. Sì sono temi da affrontare: ma, ristabilita la legalità costituzionale, con le esplicitazioni ormai indispensabili, sono essenzialmente temi propri della sede legislativa ordinaria. Alla cui "correzione bisognerà por mano...

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  2. se questo porta a una divisione tra istituti finanziari e enti di risparmio, dove lo stato è garante solo per i conti correnti delle persone fisiche. dipende poi dall'evoluzione normativa, purtroppo non ho le conoscenze per vedere lo sviluppo ;-(

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    1. In realtà secondo Minsky, la garanzia dei depositi dei risparmiatori è costituita proprio dal deficit e dal corrispondente patrimonio di debito pubblico detenuto dalle banche: in sostanza limitare il deficit, per di più con una moneta sostanzialmente "estera" e che funziona come il gold standard, limita automaticamente tale garanzia. E d'altra parte è intuitivo. Ciò conferma il legame tra moneta (sovrana) e risparmio e, a maggior ragione conduce a sottoporre alle direttive e indirizzi degli organi democratici supremi l'attività monetaria, in regime di separazione tra banche commerciali e di "investimento", naturalmente...

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  3. Io "al fine di salvaguardare il diritto al lavoro e ad un'equa retribuzione"

    Lo cambierei così "al fine di raggiungere la piena occupazione e la salvaguardare il diritto al lavoro e ad un'equa retribuzione"

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    1. Sono d'accordo con te quanto all'opportunità di tale "esplicitazione" lessicale.
      Mi sono limitato a proporre questa formula perchè gli art.1, 4 e 36 (quelli direttamente coinvolti ma altre disposizioni lo sono per necessità implicita), non menzionano tale sintesi terminologica "economica".

      Ma, a ben vedere, tutelare il diritto al lavoro (che esclude politiche deflattive che ammettano il sacrificio del livello occupazionale) e la equa retribuzione ha un significato complessivamente equivalente e anzi più inequivoco: cioè la Costituzione predica il funzionamento della Curva di Phillips soltanto in senso garantista e contrario all'effetto perverso de "l'esercito di riserva dei disoccupati" (oggi perseguito dagli ordoliberisti UEM).

      E d'altra parte, l'esistenza e la pervasività del concetto di "piena occupazione" neo-classico-monetarista, (subordinato alla stabilità dei prezzi ed alla politica deflattiva), dimostra come anche usando la locuzione "piena occupazione" o simili, quali rinvenibili nei trattati, non si ha alcuna garanzia nè del livello occupazionale nè dei redditi.

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  4. "e ad un'equa retribuzione"

    Lo sai che la parola "equa" non mi suona bene se non c'è prima una definizione di "equità retributiva"? In fondo è equo anche il fatto, come nella dinamica liberista, che l'equa retribuzione sia legata alle capacità individuali, lasciando spazio ad un'interpretazione che possa poi promuovere politiche tese ad incrementare il divario nella redistribuzione della ricchezza, indipendentemente dall'eguaglianza sostanziale che mi sembra maggiormente legata ad comportamento attivo delle istituzioni nel far si che "tutti partano dagli stessi blocchi di partenza".
    Non saprei indicare la formula, ma più che l'equità retributiva, blinderei proprio in qualche modo il concetto dell'eguaglianza redistributiva, cosa poi non così marziana come potrebbe apparire.

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    1. In realtà il concetto sostanziale di retribuzione equa è già connotato in Costituzione e mi pareva che il termine fosse adeguato senza dover ripetere l'intera formula dell'art.36 (c.d. sedes materiae).
      Il solo fatto che si faccia riferimento alla retribuzione all'interno della stessa fonte "suprema" implica il recepimento del concetto definito nella specifica previsione.

      L'aggettivazione qui utilizzata dunque è un rinvio operato in modo da non prestarsi ad equivoci:questi comunque possono insorgere solo a seguito di una lettura a-sistematica, cosa che, come qui ripetiamo fin dall'inizio del blog, per una Costituzione non è consentita.
      L'importante è aver fissato la sequenza "tutela del risparmio-politica fiscale E monetaria governativa-livello dell'occupazione e della retribuzione".

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